Archivi giornalieri: ottobre 18, 2012

Io perseguitata e minacciata da Arkeon

Parla la psicologa che ha denunciato la psicosetta di Carlo Moccia, sotto processo a Bari
Bari – Lorita Tinelli è una psicologa iscritta all’ordine sin dal 1998 e si interessa di culti distruttivi, organizzazioni devianti e leader carismatici da oltre quindici anni, oltre ad essere stata anche consigliere nazionale del GRIS (Gruppo di ricerca socio religiosa, riconosciuto dalla CEI) Nel 1999 fonda, assisieme ad altri studiosi del fenomeno, il CeSAP, Centro studi per gli Abusi Psicologici, dal 2005 convenzionato anche con due Università italiane (Bari e Chieti). Nel suo percorso di studio e ricerca dei fenomeni da lei studiati, la dottoressa Tinelli è entrata in contatto con diverse persone che le rchiedevano aiuto a causa dell’ingresso dei propri cari nel cosidetto ‘lavoro’ di Vito Carlo Moccia. Tutti, indistintamente, pur non conoscendosi tra di loro, riportavano le medesime esperienze di brusco allontanamento dei propri cari dopo aver frequentato alcuni seminari del Moccia. I genitori riferivano che tale allontanamento da parte dei figli era successivo alla loro disperata confessione di aver ricordato una esperienza di abuso durante l’infanzia, perpetrata da uno dei genitori o da altri parenti o amici col consenso di uno dei due genitori. Altri riferivano che il proprio compagno o compagna, o amico, dopo aver tentato un avvicinamento al gruppo del proprio partner, al chiaro rifiuto, interrompeva i rapporti, ritenuti inutili e un ostacolo nel percorrere “il Sentiero Sacro” proposto da Vito Carlo Moccia. Ed ora quest’ultimo è sotto processo col suo metodo ‘Arkeon’ a Bari e altre città proprio dopo le accuse e denunce di Lorita Tinelli.

Allora dottoressa quando inizia il caso “Arkeon”?
“Arkeon viene alla ribalta mediatica quando una delle vittime – che, oltre a riferire di aver subito una vera e propria violenza di gruppo, ci ha rimesso il progetto di vita familiare in Arkeon, in quanto il suo compagno fu indotto ad una ‘trasgressione creativa [i] ’ dal suo maestro di riferimento – raccontò la sua esperienza in TV nella nota trasmissione di Maurizio Costanzo, “Tutte le mattine”.

A gennaio di quattro anni or sono Maurizio Costanzo, interessato a questo fenomeno, dedicò tre puntate all’approfondimento, invitando anche la sottoscritta nell’ultima puntata, a riferire quanto conosceva in base alle storie raccolte e agli studi scientifici effettuati.

Ebbene un mese dopo la partecipazione televisiva, Moccia e i rappresentanti di alcune società e associazioni da lui stesso fondate e aventi prevalentemente sede legale in via Amendola, in Bari (Tribe Human Consulting, Tribe Human Communication, Terre d’Incontro, Kidokai), inviarono alla sottoscritta sia in qualità di professionista che in qualità di presidente del CeSAP e a soli due fuorusciti che avevano partecipato alla medesima trasmissione del Costanzo (malgrado anche altri presenti, incluso lo stesso Costanzo avessero espresso dei giudizi molto più forti dei nostri) un atto di citazione per diffamazione con richiesta di danni di oltre 4 milioni di euro.
Dopo circa un altro mese lo stesso Vito Carlo Moccia deposita una richiesta urgente per la chiusura del sito del CeSAP, dove diverse persone iniziavano ad avere il coraggio di raccontare la loro devastante esperienza nel percorso Arkeon. Nello stesso anno, nel mese di Aprile, un centinaio di membri di Arkeon a vario titolo, incluso Moccia, sottoscrivono un kit di denuncia, appositamente predisposto dagli avvocati del Moccia e ritrovato con gli allegati, durante le indagini. Insieme al kit è stata ritrovata anche una email dell’avvocato di Moccia che, incoraggiando a sottoscrivere tale denuncia in massa, si esprime in termini denigratori circa le affermazioni riportate dal CeSAP, palesando un atteggiamento probabilmente non in linea con la professionalità sancita dall’Ordine degli Avvocati. Tale denuncia è stata depositata da ogni adepto di Arkeon in ogni parte d’Italia, evidentemente per rendere ancora più dispendiosa e faticosa l’azione di difesa dei querelati”.

Cosa è accaduto dopo?
“Quest’evidente lite temeraria ha finito per suscitare un grande interesse presso la Procura di Bari, che ha effettuato le indagini che hanno portato ai risultati che oggi conosciamo, ovvero l’apertura di un procedimento penale nei confronti di 11 membri di Arkeon, incluso il fondatore e la sua stessa moglie. Tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere, abuso della professione medica e psicologica, incapacità derivata da violenza, maltrattamento di minori e calunnia. A Milano è stato stralciato il reato di violenza sessuale contestato ad uno degli 11 imputati presso il Tribunale di Bari, ma che avrebbe consumato il reato in Lombardia ”.

E a Bari, invece qual è stato l’esito dei contenzioni legali?
“A settembre 2006 il Giudice Michele Salvatore, del Tribunale Ordinario di Bari, ha deciso in merito al provvedimento urgente di chiusura del sito del CeSAP da parte di Moccia, sostenendoche in virtù della libertà di espressione ciò non potesse essere possibile. Lo stesso Giudice esprime un giudizio di merito riferendo che l’attività del CeSAP fosse meritoria nella tutela delle  vittime di false psicoterapie.
La causa civile promossa con la richiesta di oltre 4 milioni di euro è ancora in corso a Bari, con prossima udienza il 13 aprile, data in cui sarà interrogato lo stesso Vito Carlo Moccia.
Diverse procure d’Italia hanno archiviato le varie denunce penali depositate presso di loro dai vari membri di Arkeon e i primi 46 di loro sono indagati, presso la Procura di Bari, per concorso in calunnia, per aver cioè denunciato le solite tre persone (la sottoscritta e i due fuorusciti di Arkeon) sapendole innocenti”.

Scusi, dottoressa Tinelli, la in cosa consistono le minacce e molestie di Arkeon?
“Subito dopo le trasmissioni di Costanzo ci sono stati resi noti dei messaggi, firmati da membri di Arkeon, in cui si minacciavano azioni di militanza a difesa di Vito Carlo Moccia, contro i suoi critici.
Nell’Ottobre del 2007 la procura di Bari emette una ordinanza con richiesta di misure cautelari nei confronti dei primi 6 membri di Arkeon indagati, tra cui il Moccia. Oltre a questo sigilla i locali della sede legale di Arkeon e ne chiude tutti i siti, al fine di evitare che il gruppo continuasse le proprie attività nonché a promuoversi.
Nonostante le precise disposizioni della Procura, 80 membri di Arkeon organizzano a febbraio 2008 un incontro presso un hotel romano con una studiosa di religione, con richiesta di aiutarli a riabilitare la credibilità dello stesso Arkeon. In questo incontro, immortalato in alcuni filmati, la studiosa sembra offrire precise indicazioni al gruppo Arkeon su come raggirare le disposizioni della procura e su come riabilitare l’immagine di Arkeon al grande pubblico mediante siti creati ad hoc e migliori definizioni del percorso Arkeon. I poliziotti della Digos interrompono l’incontro, interrogano alcuni dei presenti, tra cui un sacerdote, una suora e un noto attore del piccolo schermo, e sequestra tutto il materiale presente. Nonostante questo, la studiosa interpellata da Arkeon apre un forum nel proprio sito e, come sostiene una relazione della stessa DIGOS presente negli atti del processo, permette ai membri di Arkeon di riorganizzarsi e di promuoversi, ma anche sembra indurre alcuni testimoni a ritrattare le dichiarazioni già rese durante le indagini alla DIGOS. Immediatamente il forum viene bloccato dalla Procura con una ordinanza di sequestro preventivo, visto l’ostacolo che tale situazione poteva provocare all’ indagine che intanto proseguiva. La studiosa di religioni viene indagata per abuso della professione e associazione a delinquere e la sua posizione è ancora pendente presso la Procura di Bari.
Beh da quel preciso istante, alcuni membri di Arkeon, insieme alla stessa studiosa e ad altre tre persone dello stesso entourage della studiosa hanno iniziato un sistematico progetto diffamatorio contro la sottoscritta e altri testimoni del processo, nonché vittime di Arkeon.
Insieme hanno creato una quindicina di blog a me dedicati in cui hanno tentato con ogni mezzo di minare la mia credibilità professionale. Mi hanno anche diffamata presso i miei contatti professionali e presso l’Ordine degli Psicologi, nonché presso associazioni italiane ed estere con cui ho collaborato per anni. E’ stato addirittura più volte contattato, per telefono e per lettera, il Ministero di Giustizia col quale il CeSAP ha collaborato in passato. E non è finita …”

Che altro è accaduto?
“Anche alcuni testimoni e vittime di Arkeon sono stati derisi e denigrati negli spazi virtuali appositamente creati e sono state condotte “indagini”, da parte del medesimo gruppo di militanti, anche nei confronti di alcuni collaboratori del CeSAP, nonché di prossimi testimoni al processo. Dai documenti processuali emerge che alcuni adepti di Arkeon avevano preparato persino un dossier sulla sottoscritta, poi sparito miracolosamente dal pc dell’autore.
Guardi io stessa vengo costantemente inseguita in ogni spazio della rete informatica cui ho accesso e le mie conversazioni ricopiate e inserite in altri contesti, al fine di offrire al pubblico una immagine deturpata della sottoscritta. E’ stata persino ritoccata e stravolta una mia fotografia al fine di deridermi personalmente e professionalmente. L’autrice di tale azione, di cui conosco nome e cognome, ha immesso tale foto nella rete, sbeffeggiandomi con testi offensivi e irriverenti, facendola rimbalzare di blog in blog, con l’appoggio dei membri di Arkeon.
L’estate dell’anno scorso un altro messaggio ‘anonimo’ avvertiva che si stava programmando una spedizione punitiva”.

Ma di cosa l’accusano gli adepti di questa psicosetta?
“La colpa principale che mi viene attribuita da questo gruppuscolo di militanti è l’aver manipolato la stampa e la magistratura. In realtà sono stata semplicemente una persona informata sui fatti e nel procedimento penale sarò una delle testimoni del PM, nonché parte lesa e parte civile per alcuni dei reati contestati agli imputati.
Le dirò: questa attività molesta protratta ormai da oltre due anni sta producendo dei seri effetti. Per quanto mi riguarda ho dovuto fare delle sostanziali modifiche nella mia vita per evitare, quanto possibile, gli effetti devastanti di qualche squilibrato esaltato. Anche i miei pazienti e gli utenti del CeSAP risentono di tale clima. Ma soprattutto le vittime di Arkeon che dovranno anche testimoniare nell’ambito del procedimento penale.

Già, il processo a Moccia riprende fra tre mesi a Bari …

“ Sì, ci sono stati un paio di rinvii, ma soprattutto già ci sono state defezioni nella prima fase del procedimento civile. Alcuni testimoni hanno parenti ancora vincolati a Moccia. Altri temono che prima o poi la macchina della ritorsione attraverso denunce e diffamazione possa travolgere anche loro e non possono permettersi di perdere lavori e di vivere ancora in uno stato di forte
stress, oltre a quello già vissuto. Altri ancora hanno ricevuto minacce.
Ricordo che alcune delle persone in prima linea nel progetto di diffamazione e di molestia sono indagate e agiscono noncuranti delle disposizioni della Magistratura”.

Il Caso
Se la giustizia abbandona chi denuncia
Da oltre due anni quindi la storia di molestie e stalking procede. Chi denuncia, chi ci mette la faccia alla fine ha la sensazione di essere lasciato solo dalla Giustizia e dalle Istituzioni. Solo a trovare strategie di difesa. E tale stato di lentezza è una cosa molto pericolosa perché alimenta la paura e l’omertà. C’è gente che dice ‘ho paura di essere presa di mira come Lorita Tinelli’. Ed è assurdo che in uno stato civile come il nostro a pagare duramente siano le persone che denunciano e le persone informate sui fatti e non chi commette i reati.

Il ritardo nell’intervento delle Forze dell’ordine e delle azioni della Magistratura ha purtroppo favorito l’azione indegna di persone senza scrupoli, che ha causato e continua a causare danni irreparabili alle vittime di Arkeon e a chi prova a sottrarsi e a denunciare, per il solo ‘crimine’ di aver collaborato con la Giustizia. E’ necessario invece che ci sia una maggiore tutela di chi collabora con la Giustizia, per evitare che quest’ultimo sia per questo ancora bersaglio di ritorsioni, molestie e minacce sia mediante l’uso strumentale della legge sia per mezzo dell’uso improprio della rete informatica, con il probabile scopo di intimorirlo e scoraggiarlo, in sede processuale, in vista della sua deposizione. Una deposizione testimoniale liberatoria che, invece, sembra non arrivare mai ….

Francesco De Martino
Il Quotidiano di Bari, 12 dicembre 2010, p.3
[i] La “trasgressione creativa” secondo un ex maestro di Arkeon.
Questa “meraviglia” l’ho vista applicare solo a donne che non avevano intenzione di “piegarsi”. Se la moglie oppone troppa resistenza al “passaggio”, salta fuori la mitica “trasgressione creativa ”, agita o solo minacciata, che è una delle più brutte e cattive violenze psicologiche che si possano fare ad una persona: bisogna assistere al tradimento del proprio partner che rivolge le sue attenzioni a una del gruppo che “ha fatto il passaggio” o comunque è “più affidata” stando zitte e accogliendo quella “punizione” perché non si è fatto il passaggio. Allora, o diventi come vuole il maestro e di conseguenza come vuole il gruppo pilotato dal maestro, o vieni lasciata da tuo marito per un’altra donna più docile e “allineata”. E con quale soddisfazione ho sentito il maestro raccontare come queste donne abbandonate passavano le loro giornate a piangere o urlare la loro impotente rabbia al telefono, con lui che non perdeva occasione di girare il coltello nella piaga. Credo che qui si possa ben parlare di sadismo allo stato puro, che viene mascherato da strumento di evoluzione. Questa situazione porta molto spesso una persona a dover sottostare ad umiliazioni e a prostituirsi, in senso psicologico, per non perdere la persona amata e che spesso è rimasta l’unico riferimento affettivo che ha nella vita. Ho anche sentito dire, da chi l’ha vissuto, che questo spesso porta anche a meditare il suicidio. Col nome di “ trasgression
creativa ” vengono definite anche altre “pratiche” che ho sentito il maestro consigliare alle persone di mettere in atto per trasformare o risolvere varie situazioni. Si andava dal consigliare a comunisti convinti di votare il buon Silvio, al mangiare cose che si avevano in odio, e chi più ne ha più ne metta. La teoria che sta alla base di queste “trasgressioni creative” è che facendo qualcosa che non si sarebbe mai fatto o voluto fare, si va a rompere uno “schema mentale” della persona che le impedisce di fare scelte diverse. Un po’ astrusa la scusa, mi sembra, ma questa è una mia opinione.
Tiresia

Nota: Ad oggi, 11 Aprile 2012 leggo su alcuni blog di membri di Arkeon e di sostenitori di Arkeon che io avrei denunciato la Dr.ssa Di Marzio all’autorità giudiziaria, per non ben precisati motivi, relativamente alla questione che nel 2008 la vide indagata per associazione a delinquere per fatti inerenti ad Arkeon e per abuso della professione. Tale affermazione è assolutamente calunniosa in quanto sulla questione specifica non solo non c’è alcuna denuncia a mio nome nel fascicolo riguardante il caso Raffaella Di Marzio e neppure esiste alcun  verbale di sommarie informazioni che mi riguardi in relazione al caso medesimo. Pertanto chiunque continua a generare e divulgare tale ricostruzione faziosa di quella circostanza non fa altro che contribuire a perpetrare  l’attività diffamatoria e persecutoria posta in essere sin dal 2006 a mio danno e a danno del CeSAP, come  riferito nella mia intervista al Quotidiano di Bari e negli atti depositati presso la Procura di Bari e di Lecce, e perdurante a tutt’oggi.

Dr.ssa Lorita Tinelli

Studio sul controllo mentale di Marco Costa

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Pakistani Taliban’s indoctrinated child bombers

Most children used by Taliban as suicide bombers are from poor families who are indoctrinated through religious schools.

Murtaza Hussain
Murtaza Hussain
Murtaza Hussain is a Toronto-based writer and analyst focused on issues related to Middle Eastern politics.
Pakistani Taliban’s indoctrinated child bombers
Most children used by Taliban as suicide bombers are from poor families who are indoctrinated through religious schools.

“Once in the hands of the Pakistani Taliban, brainwashing of the sheltered, naive and suggestible young people for the organisation’s military goals proceeds,” says author [EPA]
“While adult suicide bombers may experience some ‘existential grappling,’ young children are unable to process the meaning of ending one’s life, especially if rewards are promised in the afterlife.” (Indoctrinating Children: The Making of Pakistan’s Suicide Bombers)

In the late afternoon of April 3, 2011, in the Pakistani city of Dera Ghazi Khan, an annual Sufi Muslim religious festival at the shrine of the 13th century saint Ahmed Sultan was hit by twin suicide bomb attacks which killed over 50 people and left more than 120 wounded.

As an eyewitness described the immediate aftermath of the bombings, “people started running outside the shrine. Women and children were crying and screaming. It was like hell”.

The bombers had struck a few minutes apart, instantly turning the atmosphere of festivity and prayer into a scene of carnage and horror. As crowds of worshippers fled in terror, an elderly woman ran into a young boy out of whose hands dropped a grenade. His name was Umar Fidai, a 15-year-old, and he was the third intended suicide bomber that day.

Umar’s explosive vest had failed to detonate and as his handlers had instructed, he was attempting to kill himself and as many others as possible with the grenade they had provided him as a backup.

In his own words in an interview later given to the Pakistani media, “There were three policemen standing close by, and I thought if I killed them too, I would still make it to heaven… At the time I detonated myself, thoughts of my family were not in my mind, I was only thinking about what the Taliban had told me.”

Umar was shot and wounded by police and failed in his mission, but he is only one of the hundreds of other children it is believed that the Pakistani Taliban (TTP) have brainwashed and utilised as suicide bombers in their ongoing war with the state.

Brainwashing of young people

Most are impressionable children from poor families who are indoctrinated through networks of religious schools which provide the only hope of advancement in isolated regions poorly served by the Pakistani government; although many are also procured through outright kidnapping and coercion by armed gangs.

 

 Inside Story – Is Pakistan backing the Taliban?

Once in the hands of the TTP, the brainwashing of these sheltered, naive and suggestible young people for the organisation’s military goals proceeds. In Umar’s words, “I thought that there would be a little bit of pain, but then I would be in heaven.”

A significant majority of suicide bombers in Pakistan are believed to be between the ages of 12 and 18, with some studies putting the number near 90 per cent. Pakistani Taliban commander Qari Hussain has boasted that his organisation recruits children as young as five years old for suicide attacks, saying that “Children are tools to achieve God’s will, whatever comes your way you sacrifice it”.

There are estimated to be roughly 2,000 madrassas in the border regions of Afghanistan and Pakistan, a small yet significant percentage of which are believed to be involved in the brainwashing and indoctrination of young boys into militancy.

Students in these schools receive free board and education; something which on its face appears to be a remarkable opportunity for poor and isolated children whose parents cannot afford to send them to good schools, but which ultimately comes at a terrible price to both them and Pakistani society.

In one high-profile incident in early 2012, a convoy of cars carrying children, some as young as six, was intercepted while it was en route to religious schools where the children were allegedly to be trained as suicide bombers – the rationale for their utilisation being that they were “gullible” as well as less likely to be physically searched by police at checkpoints.

In a recent study by Hussain Nadim for the Islamabad-based National University of Science and Technology,  several interviews were conducted with rescued child suicide bombers whom he described as being “not particularly religious, nor motivated by supposedly Islamic ideas, and had no substantial animosity toward the United States or the Pakistan Army – they knew very little about the world outside their small tribe… The lack of access to TV, Internet, and formal education meant they were almost completely oblivious to such massive events as 9/11, and as such they were unaware of where and what exactly the United States was.”

In this context, such isolated and impressionable young people were highly susceptible to intensive brainwashing by Taliban militants who would make young recruits spend weeks watching videos of atrocities and of foreign troops raping women and girls – a fate which they said would await their own female relatives if they did not carry out suicide operations against Western and Pakistani government targets on behalf of the TTP.

‘Fear of losing mothers and sisters’

Furthermore, Nadim’s study concluded that most residents of the tribal areas where the Pakistani Taliban operate have little understanding or knowledge of the “War on Terror” being fought in their region, and are themselves allies of neither the Taliban, the West, nor of the Pakistani government.

“Cut off from parental contact, young, isolated children are easily susceptible to the influences of surrogate authority figures such as religious clerics in their madrassas“.

 

Those young people who have agreed to take part in suicide bombings have in many cases done so particularly “out of fear of losing mothers and sisters”; a fear impressed upon them by their militant handlers’ extensive psychological manipulation.

Unbeknownst to them when they enrolled their children in what were ostensibly religious schools, parents are denied access to their children once in the hands of the Taliban – a separation which is coercively enforced when parents realise that their young sons are being indoctrinated by their religious teachers in preparation for militant operations.

One parent of a child described how he repeatedly pleaded with the Taliban to return his child but was denied. “We were threatened and told that the kids are working for a noble cause.”

Cut off from parental contact, young, isolated children are easily susceptible to the influences of surrogate authority figures such as religious clerics in their madrassas. Many are told that they are acting in the name of Islam and will receive the reward of heaven if they successfully carry out their missions.

Studies of those rescued have also shown that most suffer from “[physical] injuries, nightmares and trauma”. Indicative of the expendability and cynicism with which they are exploited by militant organisations, child suicide bombers are often sold to other groups and individuals wishing to carry out attacks for prices starting at US$7,000; a grotesque financial utilisation of manipulated children by armed gangs.

In the words of Lahore-based researcher and psychologist Anees Khan, “These young boys are as much the victims of terrorism as those they kill. They are victims of the most brutal exploitation.”

For Umar Fidai, despite losing his arm and suffering extensive burns to his body, he is glad that he survived and did not successfully carry out his bombing mission.

After it was explained to him the true nature of the acts he was carrying out and the mainstream Islamic perspective which stands unequivocally against both suicide and the murder of innocent civilians, he would say from his hospital bed to a Pakistani reporter: “I am so grateful, because at least I have been saved from going to hell. I am in a lot of pain, but I know there are many people in hospital even more severely injured than me and I am so sorry for what I did… I now realise suicide bombing is un-Islamic… I hope people will forgive me.”

Murtaza Hussain is a Toronto-based writer and analyst focused on issues related to Middle Eastern politics.

Follow him on Twitter: @MazMHussain

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Fonte: akjaeera

Despre MISA, secta porno, în faţa celei mai importante organizaţii anti-sectă din Europa.

  • Miercuri, 17 octombrie 2012 19:07

La 13 octombrie 2012, o româncă a prezentat viziunea ei asupra Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut, secta porno a lui Gregorian Bivolaru, în faţa celei mai importante organizaţii anti-sectă din Europa. FECRIS, Fundaţia Europeană a Centrelor de Cercetare şi Informare asupra Sectelor, care reuneşte cele mai importante organizaţii în domeniul sectelor şi cultelor din Europa, ca şi personalităţi, ori fundaţii de renume din America de Nord, şi-a ţinut întrunirea anuală în Salses-le-Château, o mică localitate din sudul Franţei care se află în apropiere de oraşul Perpignan. 

Printre participanţii la întrunire (peste 150) s-au aflat Thomas Sackville (Marea Britanie), actualul preşedinte FECRIS, fost ministru şi parlamentar britanic; Mireille Degen (Belgia), care timp de 25 de ani a făcut parte din Comisia Europeană; Steven Hassan (SUA), consilier în materie de secte – cu trei cărţi publicate în domeniu, foarte cunoscute la nivel mondial. Importante sunt numele participanţilor dar şi ale organizaţiilor şi fundaţiilor pe care majoritatea celor prezenţi la întrunirea FECRIS le reprezintă. Toate combat fenomenele sectare din diverse zone ale mapamondului: CIGS din Belgia, GEMPPI din Franţa, ARIS din Italia, Infosecte din Canada, FRI din Suedia etc.

În România nu există încă o organizaţie care să se ocupe de fenomenul sectelor. Însă o fostă cursantă a şcolii de yoga, condusă de Gregorian Bivolaru, a fost invitată să vorbească despre MISA. ale cărei ramuri internaţionale au început să îngrijoreze autorităţile din ţări îndepărtate, precum Argentina ori India.

Roxana-Mălina Chirilă, care a petrecut opt ani la cursurile lui Gregorian Bivolaru, a vorbit despre credinţele apocaliptice sau de altă natură ale sectei.

„Anul acesta tema întrunirii FECRIS a fost Apocalipsa, pentru că suntem în 2012 şi sunt multe culte, inclusiv MISA, care crede că lumea s-ar putea sfârşi în decembrie,”  spune Roxana Chirilă. „Aşa că atunci când am luat cuvântul am vorbit mai mult despre asta. Ar fi multe de zis despre MISA şi Bivolaru, prea multe ca să le spui pe toate pe scurt.”

Întrebată care sunt credinţele apocaliptice ale MISA, Roxana spune: „MISA a avut mereu câte o apocalipsă sau un dezastru care să pândească după colţ. Prin ’96 yoghinii «deviau» un asteroid care «urma să lovească Pământul». Acum câţiva ani au «oprit un cutremur devastator» care ar fi trebuit să se petreacă aici, în România. Iar legat de 2012 e o tehnică întreagă – imaginaţi-vă un fel de ritual în care se invocă îngeri, Sfântul Duh, în care Dumnezeu e rugat să ne ierte păcatele. Se spune în MISA că prin tehnica asta se va amâna sau evita sfârşitul lumii… De fapt, mi se pare că s-au declarat supăraţi că presa nu preia ştirea despre apocalipsă şi cum trebuie ea evitată. Puteţi intra pe site-ul oficial, Yogaesoteric.net, ca să vedeţi detalii, nu ştiu exact unde, pe dinafară.”

Roxana Chirilă a mai vorbit şi despre începuturile Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut, care s-a format în ’90, când exista un gol informaţional în ce priveşte practicile orientale. Ea este de părere că o mare parte dintre cei care au ajuns la cursurile de yoga au aderat la ideile sectei deoarece au fost conduși gradat în acea direcție de către instructorii care păreau a avea în spate o școală serioasă de practici orientale.

„Nu te apuci de yoga şi gata, eşti invitat la o orgie,” spune Roxana. „La început, înveţi despre posturi yoga, despre meditaţie, despre codul moral şi etic. Apoi încet lucrurile deviază, meditezi cu îngeri, pentru că toate religiile se referă la acelaşi adevăr ultim, pe care MISA îl ştie şi îl promovează. Ţi se spune mereu de „maestrul nostru spiritual, Grieg,” până când ajungi să crezi că el e un maestru spiritual şi mai mult decât atât, că e maestrul tău spiritual. Meditezi şi ai stări de bine, sau stări de iubire, sau tot felul de stări, simţi tot felul de lucruri şi ţi se spune că acelea sunt standardul după care măsori cât de departe ai ajuns în yoga. Afli că poţi să devii mai bun dacă faci anumite practici, că cei care au ajuns mai departe decât tine pe cale te pot ghida. E foarte gradat. Până când să ajungi să te prostituezi prin baruri e un întreg parcurs, care se face pas cu pas, idee logică ce decurge din idee logică.”

Întrebată dacă a ajuns şi ea în astfel de situaţii, spune că nu. „De aceea îmi permit să vin să vorbesc public. Nu am făcut niciun lucru pe care să nu mi-l pot ierta şi pot să mă uit în ochii oricui. Sunt şi alţii la fel ca mine, sunt persoane care n-au fost invitate la nimic dubios pentru că se simţea că ar fi fost reticente la activităţile mai… extracuriculare ale Mişcării. Şi sunt mulţi care nu înţeleg exact ce se petrece legat de filmele porno, legat de videochatul porno, legat de dansul la bară. A trebuit să intru pe forumul exmisa.org ca să văd cu adevărat dedesubturile…  .”

Conferinţa Roxanei Chirilă a avut şi o parte teoretică, în care explica efectele pe care apocalipsa le are asupra psihicului celor care cred în ea. Pe lângă ideile legate de moarte, ea a remarcat că apocalipsa are, de obicei, subînţeleasă şi o judecată a întregii omeniri. „Dumnezeu sau natura sau cine o fi decide cine e bun şi cine e rău – aşa că yoghinii MISA, care sunt atât de prost văzuţi în România, işi imaginează că pot simti că atunci când va veni sfârşitul lumii, vor râde la urmă şi vor râde mai bine”. Pe lângă aceasta, susţine Roxana, cei care cred în sfârşitul lumii sunt „nişte eroi care luptă pentru bine, pentru dreptate, pentru adevăr”. Yoghinii MISA se pot crede eroi prin faptul că practică un fel de tehnică-ritual expusă de Gregorian Bivolaru, în care invocă îngeri, intră în comuniune cu Sfântul Duh şi îl roagă pe Dumnezeu Tatăl să ierte păcatele oamenilor şi să oprească sfârşitul lumii.

Apocalipsa e integrată într-un sistem şi susţine un sistem în care percepţiile despre lume sunt diferite, în care dezastrele pot apărea oricând pentru că cineva nu se conformează. Morţile din MISA, cum ar fi cea a Cristinei Găină sau a Dianei Dobrin, bazate pe un tratament neadecvat recomandat de Gregorian Bivolaru, au fost puse pe seama deficienţelor lor emoţionale – cancerul la sân semnificând, pare-se, probleme în iubire. Apoi, sinuciderile lui Nagy Attila şi a Mihaelei Diaconescu au fost puse pe seama încercărilor pe calea spirituală şi a demonilor. Însă sensibilitatea, ne spune Roxana, scade în momentul în care te confrunţi mereu cu sfârşitul lumii, cu demoni sau cu „depăşiri spirituale” violente, în care se spune că te purifici brusc prin suferinţă.

Roxana-Mălina Chirilă susţine că mai multe persoane şi organizaţii din FECRIS aflaseră deja de MISA şi cu această ocazie şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest subiect, ceea ce nu este de mirare dacă luăm în considerare faptul că această caracatiţă românească s-a extins în întreaga lume sub conducerea lui Gregorian Bivolaru.

 

Fonte: agentia

Sentenza Cassazione Scientology: Qualificazione come ente religioso ai fini della concessione di benefici fiscali

Sentenza 22 ottobre 2001, n. 12871

Autore: Corte di Cassazione – Civile, Sez. Trib.
Data: 22 ottobre 2001
Argomento: Confessioni religiose, Enti ecclesiastici e patrimonio, Nuovi movimenti religiosi, Regime tributario, Scientology
Dossier: Confessioni religiose, Finanziamento confessioni religiose (PRIN 2004/05), Germania, Italia e Spagna
Nazione: Italia
Parole chiave: Irpeg, Chiesa di Scientology, Qualifica, Associazione religiosa, Finalità di lucro, Organismi non commerciali, Pubblicazioni, Cessione libri, Natura religiosa, Imposte, Tasse, Dichiarazioni statutarie, Natura confessionale, Imposte dirette, Redditi

Abstract: Per ottenere il regime fiscale di favore di cui al ripetuto art. 20 d.p.r. 29.IX.1973 n. 598 non è suffciente la deduzione della ricorrente intesa a sostenere che la sua qualità di ente religioso dovrebbe essere ravvisata iuris et de iure, sulla base del solo dato che per tale essa si è autoqualificata nel proprio statuto consacrato in atto pubblico.

 


Nel solco di Corte cost., sent. n. 195 del 27.IV.1993, la riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni religiose, nella carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli elementi ritraibili, oltre che dalla valutazione dello statuto (da avere per indiscutibilmente suscettibile di fornire emergenze presuntive al riguardo), dall’esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.
Nel caso in esame, la decisione delle Commissione tributaria regionale che avendo ancorato la declaratoria recante accertamento negativo della qualità di ente religioso dell’associazione ricorrente (Chiesa di Scientology) esclusivamente a rilievi (neppure sufficientemente motivati) circa l’assenza di caratteristiche fattuali dell’attività dall’associazione stessa concretamente svolta, trascurando completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere desunta dagli elementi cennati, deve essee cassata con rinvio..

Cassazione civile. Sezione tributaria. Sentenza 22 ottobre 2001, n. 12871.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO – Presidente
Dott. Giovanni PAOLINI – rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI – Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI – Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA – consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASS. CHIESA SCIENTOLOGY di MILANO, in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo difende unitamente agli avvocati LEALE GIOVANNI, D’AGOSTINI FABRIZIO, giusta procura speciale Notaio GIORDANO ANGELO di MILANO, rep. 45984 del 11-9-98; ricorrente – contro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – controricorrente – nonché contro SECONDO UFF DISTRETTUALE II DI MILANO;- intimato – avverso la sentenza n. 95-97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 17-06-97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del13-10-00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI; uditi per il ricorrente, gli Avvocati BERLIRI e LEALE, che hanno chiesto di cassare la sentenza senza rinvio; udito per il resistente, l’Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto la reiezione; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo; l’accoglimento del secondo motivo; assorbito il terzo motivo del ricorso.

Fatto

La Associazione Chiesa di scientology di Milano, con atti prodotti à termini degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 il 20 gennaio 1989, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano, all’epoca operante, due avvisi di accertamento, notificatile il 22 novembre 1988, con i quali l’Ufficio distrettuale II.DD. del capoluogo regionale lombardo, sulla base dì un processo – verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza all’esito di una verifica fiscale di carattere generale e di indagini disposte dall’autorità giudiziaria nel quadro di un processo penale, aveva rideterminato, maggiorandoli rispetto a quelli dichiarati, i suoi redditi da assoggettare ad irpeg e ad ilor relativi agli anni 1982 e 1983, liquidando i tributi su tali redditi applicabili ed irrogando le sanzioni correlate.
La commissione adita, con decisione n. 367-01-90, del 2 ottobre 1990, in parziale accoglimento delle impugnative, previamente riunite, ridimensionò gli accertati redditi assoggettandi ad irpeg in L. 4.082.582.460 per il 1982 ed in L. 6.646.916.501 per il 1983 (ilor e relative addizionali di conseguenza), e dichiarò legittima la contestata applicazione di sanzioni.
Sull’appello della Associazione Chiesa di Scientology di Milano, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui la controversia era stata attribuita a mente dell’art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n. 546, con sentenza resa, nel contraddittorio delle parti, il 17 giugno 1997, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice.
La commissione tributaria regionale motivò l’adottata decisione, innanzi tutto, evidenziando dover essere ravvisata infondata un’eccezione con la quale l’appellante aveva dedotto una nullità degli avvisi di accertamento in discussione, assunta, raccordabile al fatto che la guardia di finanza aveva trasmesso le risultanze delle proprie indagini all’amministrazione finanziaria, bensì “su disposizione del giudice penale, ma prima che quest’ultimo facesse venir meno il segreto istruttorio mediante ordinanza di deposito degli atti”: osservò, al riguardo, da un lato, che “ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.p.r. 29.9.1993 n. 600, l’Ufficio può procedere all’attività di accertamento sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”, e, quindi, “anche (di) quelle informazioni che pervengono dalla Guardia di Finanza a diverso titolo”; dall’altro, che “l’utilizzo di tali (contestate) informazioni, da parte dell’Ufficio, non ha in alcun modo pregiudicato una puntuale e completa difesa da parte” dell’appellante.
La commissione anzidetta, in secondo luogo, con riferimento al merito della vertenza, considerò che, in contrasto con quanto sostenuto dall’ente appellante, e sulla scorta delle declaratorie risultanti da una sentenza della terza Sezione penale della Corte d’appello di Milano, era da ritenere che alla CHIESA DI SCIENTOLOGY non potesse competere la qualifica di associazione religiosa e, correlativamente, l’assoggettabilità al trattamento tributario speciale riservato alle associazioni di tal fatta dall’art. 20 d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, in ragione, non soltanto di “quell’intenso interesse di natura strettamente commerciale” riscontrato “colto con assai evidenza” nel suo modus operandi ma, “anche perché, mentre per aversi associazione religiosa occorre quel quid pluris che qualifichi e giustifichi le operazioni economiche poste in essere e che deve essere ricercato proprio nella finalità di crescita spirituale degli associati” e nella subordinazione a tale finalità, anche sul piano del metodo, di ogni azione di tipo economico, “tutto ciò non si ritrova nel caso di specie”, in cui “l’intento speculativo risulta dominante (…) e la finalità di lucro è prioritaria al punto tale che la consistenza e la quantità delle operazioni economiche poste in essere hanno sicuramente travalicato ogni altra supposta finalità, così acquisendo una tale rilevanza, preminenza ed autonomia tali da far ritenere anteposta ad ogni altro possibile progetto (anche spirituale o religioso) la finalità di lucro”.
Il giudice dell’appello, da ultimo, ribadì la correttezza del calcolo del quantum dei redditi in controversia operato dalla commissione tributaria di primo grado nella pronuncia impugnata.
L’ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIENTOLOGY di Milano, ricorre, con tre motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, non notificata.
Il Ministero delle finanze, nella ricevuta notificazione del ricorso, risalente al 14 settembre 1998, dopo essersi astenuto dal notificare e dal depositare controricorso, ha versato nell’incarto processuale un “atto di costituzione” datato 11 marzo 1999, chiedendo di partecipare alla discussione.
La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

1) – La ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIEIOLOGY di Milano, con il primo mezzo di ricorso, accampa che la sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da “violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 35 e 39 d.p.r. 29.9.1973 n. 600, (da) violazione dei principi relativi al segreto istruttoria e al segreto bancario, (nonché da) assoluta carenza di motivazione”: premesso di aver sempre fatto presente che, “ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600, nel testo vigente nel 1988, la Guardia di Finanza non poteva trasmettere agli uffici delle imposte documenti, atti e notizie acquisiti nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, in violazione del segreto istruttorio e quindi sino a quando non fosse definita la fase delle indagini preliminari”, e che, inoltre, “il successivo art. 35 del medesimo d.p.r. n. 600-73 concede una deroga al segreto bancario solo previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di I grado territorialmente competente”, denuncia che, nel caso in esame, “risultavano palesemente violate entrambe le citate disposizioni”, e che, “quindi, l’accertamento, basato esclusivamente su elementi illegalmente acquisiti, era viziato da assoluta nullità”; lamenta, altresì, che “la Commissione ha del tutto ignorato le eccezioni mosse, limitandosi ad osservare che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.p.r. 29.9.1973 n. 600, l’Ufficio può procedere all’attività di accertamento sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”, senza considerare che “l’illegittimità di un atto emesso in violazione del segreto istruttorio ovvero del segreto bancario non viene meno sol perché l’Ufficio ne è venuto indebitamente a conoscenza ovvero perché il contribuente ha potuto svolgere le sue difese avverso l’accertamento”.
La censura non merita ingresso perché gli assunti ai quali l’associazione ricorrente l’ha correlata sono destituiti di fondamento.
A) – I documenti e le altre informative acquisiti dalla guardia di finanza nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria, a mente dello art. 33, comma 3, d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, nel testo stato in vigore nel 1988, operante nella fattispecie ratione temporis – per il quale “la Guardia di finanza,…, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio… trasmette agli uffici delle imposte documenti, atti e notizie acquisti… nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria…” – ben possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento tributario in presenza di autorizzazione al riguardo dell’autorità giudiziaria che di quegli elementi di prova abbia la disponibilità funzionale (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 14585 del 27.XII.1999).
Nella situazione in controversia, in cui, giusta quanto evidenziato in narrativa, sulla base di deduzioni prospettate dalla stessa ricorrente in sede di merito, è stato sempre pacifico che l’utilizzazione delle discusse emergenze, acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria, ai fini dei contestati accertamenti è avvenuta previa rituale autorizzazione dei competenti organi giurisdizionali penali, è da escludere che la ricorrente medesima abbia titolo a dolersi giustificatamente di detta utilizzazione.
B) – In tema di imposte sui redditi, l’art. 35 d.p.r. n. 600 del 1973, cit., abrogato, e, però, applicabile nella fattispecie ratione temporis, il quale, in deroga alla riservatezza prescritta agli istituti di credito sui rapporti con i clienti, conferiva agli uffici finanziari il potere di chiedere, e di ottenere, copia di conti correnti e relative notizie solo previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado, regolava l’accesso al c.d. segreto bancario, ma non incideva sull’utilizzabilità da parte degli uffici suddetti dei dati già acquisiti, con superamento del segreto cennato, in esito a indagini di polizia giudiziaria: l’utilizzazione dei dati considerati, pertanto, doveva essere ravvisata senz’altro legittima tutte le volte che, come nel caso esaminato, fosse risultata correlata ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente a norma del dianzi ricordato art. 33 d.p.r. 29.IX.1973 n. 600 (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2668 del 26.111.1996).
Anche la mancata osservanza del dettato dell’art. 35 di tale ultimo testo normativo, perciò, si rivela insussistente.
C) – Corollario delle osservazioni fin qui svolte è che il delibato motivo di gravame deve essere disatteso.
2) – L’ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIENTOLOGY di Milano, con il secondo mezzo di ricorso, denuncia evidenziarsi nella contestata sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, lett. c), e 20 II comma, del d.p.r. 29.9.1973 n. 598 e degli artt. 36 34 segg. del Codice Civile anche in relazione agli artt. 9, 19 e 20 della Carta Costituzionale”, ed inoltre “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite prospettato dalla parte (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)”.
L’associazione summenzionata, sulla premessa che la commissione anzidetta non ha “mai sostenuto che la CHIESA DI SCIENTOLOGY svolgesse una attività commerciale diversa dalla cessione di libri e pubblicazioni ai propri associati o partecipanti”, e, però, “affermava che la CHIESA DI SCIENTOLOGY deve ritenersi una associazione commerciale e non a carattere religioso”, rilevando, al riguardo, a) – “che l’esistenza di uno statuto che prevede lo svolgimento di un’attività (non) commerciale non e sufficiente per poter concludere che l’attività svolta non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposizione, dovendosi tener conto della attività effettivamente svolta”, b) – “che le indagini condotte dalla Corte d’Appello di Milano (sezione III penale) in occasione della sentenza del 5 novembre 1993 hanno dimostrato che la caratteristica della CHIESA di SCIENTOLOGY è quella di una vera e propria impresa commerciale, che si adegua perfettamente alle regole del mercato cercando di vendere ad un pubblico sempre più ampio, per conseguire un profitto sempre più elevato, un determinato prodotto costituito da servizi (corsi in genere e sedute di auditing o di purification,) nonché da pubblicazioni”, e c) – doversi opinare che “la CHIESA di SCIENTOLOGY non possa ritenersi un’associazione religiosa, non soltanto per quell’intenso interesse di natura strettamente commerciale che nella ricostruzione dei giudici della Corte d’Appello di Milano si coglie con assai evidenza, ma anche perché, per aversi associazione religiosa, occorre quel quid pluris che qualifichi e giustifichi le operazioni economiche poste in essere e che deve essere ricercato proprio nella finalità di crescita spirituale degli associati”, deduce essere confliggente con la normativa come sopra accampata violata ed inadeguatamente motivata la declaratoria in tal guisa resa dal giudice del merito.
La ricorrente, per suffragare il così prospettato assunto, sostiene, innanzi tutto, che “non pare condivisibile l’affermazione di partenza dell’impugnata sentenza, secondo cui non sarebbe sufficiente la previsione statutaria che l’attività principale dell’Associazione non ha natura commerciale, per escludere che l’Associazione possa costituire un ente (non) commerciale, in quanto si dovrebbe tener conto dell’attività effettivamente svolta”: a suo dire, infatti, “lo statuto, nel caso anche atto costitutivo, disegna completamente la natura giuridica dell’ente collettivo, che con quell’atto viene ad esistenza e che da quel momento in poi si pone come centro di riferimento di situazione giuridiche attive e passive, ne detta lo scopo e ne indica i mezzi”, atteggiandosi come l’Associazione dal punto di vista negoziale” e come fonte di “vera e propria obbligazione reciproca” fra i partecipanti, impegnando questi a “non esercitare una volontà difforme” dalla previsioni statutarie, che quando pure esercitata, resterebbe, comunque, insuscettibile “di modificare la natura giuridica dell’Associazione, la sua identità” ed i suoi scopi, con la conseguenza che “se lo statuto qualifica un’associazione come ente non commerciale con fine di religione, l’associazione resterà ente non commerciale quale che sia l’attività di fatto svolta da taluno degli associati”.
L’ente ridetto puntualizza, sul tema, che gli effetti fiscali, il carattere prevalente delle norme statutarie trova espressa conferma nel citato art. 2 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598, di poi trasfuso e confermato dall’art. 87 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, alla stregua del quale, per ciò che concerne gli enti pubblici e privati diversi dalle società, “l’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all’attività effettivamente esercitata”, e deve ritenersi, perciò, che “l’attività effettivamente svolta può essere rilevante per qualificare un ente solo in mancanza di uno statuto redatto per atto pubblico”, mentre, “in presenza di un formale atto costitutivo regolarmente approvato, e qualificante l’Ente come non commerciale, tale qualifica non può (in nessun caso) venir meno, ferma ovviamente restando la possibilità per un ente non commerciale di svolgere attività di impresa o comunque commerciale, come del resto espressamente previsto dall’art. 20 del d.p.r. 29.9.1973 n. 598 o dall’art. 111 del d.p.r. 22.12.1986 n. 917”; soggiunge, quindi, che le disposizioni da ultimo citate prevedono entrambe che “si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori e diverse prestazioni alle quali danno diritto”, e che, però, restano sottratte a tale disciplina le prestazioni “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni religiose anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati alle rispettive organizzazioni nazionali”.
La ASSOCIAZIONE CHIESA di SCINTOLOGY di Milano, con un secondo ordine di asserzioni, adduce che, “quand’anche potesse convalidarsi l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui, pur in presenza di uno statuto regolarmente redatto per atto pubblico, assume rilevanza l’attività in concreto svolta, nella specie le conclusioni non muterebbero, posto che l’attività svolta” da essa deducente “è stata sempre effettuata in conformità alle finalità istituzionali proprie di una associazione religiosa”: premesso che la commissione suddetta non ha contestato “in alcun modo che la pretesa attività commerciale sia costituita da cessione di beni o prestazioni di servizi a favore di associati o partecipanti in conformità alle finalità religiose dell’ente”, limitandosi ad affermare che, tuttavia, “la consistenza e la quantità delle operazioni economiche poste in essere avrebbero assolutamente travalicato ogni altra supposta finalità”, e dopo aver denunciato l’apoditticità della declaratoria resa in proposito dal giudice del merito, fa presente che Cass. Sez. II pen., sent. n. 5838 del 9.11.1995 e id., sent. n. 1329 del 22.X.1997, pronunciando su situazioni di fatto omologhe a quelle qui in discussione (e sanzionando l’annullamento della pronuncia della corte distrettuale richiamata nella decisione impugnata), hanno enunciato principi alla stregua dei quali dovrebbe tenersi per indubitabile la riducibilità della CHIESA di SCIENTOLOGY nel novero degli organismi “non commerciali con finalità di religione le cui entrate sono costituite da proventi o contributi corrisposti da associati o partecipanti a fronte di cessione di beni o prestazioni di servizi rese in conformità ai fini istituzionali e che quindi non sono imponibili agli effetti ed ai sensi del già citato art. 20 del d.p.r. n. 598-73”.
L’ associazione ricorrente, concludendo, evidenzia che “la giustificazione delle operazioni economiche poste in essere da SCIENTOLOGY”, ossia la compatibilità di tali operazioni con la natura di ente religioso di essa deducente, “è stata,…, posta in rilievo “dai da ultimo citati arresti di questa Corte Suprema, “ove si sottolinea come il reperimento di mezzi economici era indispensabile per il funzionamento dell’ASSOCIAZIONE, e di fatto gli utili da questa conseguiti restavano a disposizione dell’organizzazione e non venivano, ne erano destinati, ad essere distribuiti fra gli associati”.
La, complessa, doglianza così prospettata, ad onta della non condivisibilità di taluno degli assunti nei quali si articola, è sostanzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
In proposito, soccorrono le seguenti osservazioni.
A) – Si rivela inaccettabile la deduzione della ricorrente intesa a sostenere che la sua qualità di ente religioso e, derivatamente, di organismo legittimato ad avvalersi del regime fiscale di favore di cui al ripetuto art. 20 d.p.r. 29.IX.1973 n. 598 dovrebbe essere ravvisata iuris et de iure sussistente e dichiarata, sulla base del solo dato che per tale essa si è autoqualificata nel proprio statuto consacrato in atto pubblico.
Al riguardo, ed a prescindere da qualsiasi altro, pur fattibile, rilievo, è sufficiente richiamare le enunciazioni di cui a Corte cost., sent. n. 467 del 19.XI.1992, alla stregua delle quali vanno esclusi “gli esiti irragionevoli di una incontrollabile autoqualificazione, meramente potestativa, delle associazioni” che finirebbero per rendere queste “arbitre della propria tassabilità”.
B) – Tanto premesso, peraltro, nel solco di Corte cost., sent. n. 195 del 27.IV.1993, è da dire che la riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni religiose, nella carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli elementi ritraibili, oltre che dalla valutazione dello statuto (da avere per indiscutibilmente suscettibile di fornire emergenze presuntive al riguardo), dall’esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.
Orbene, nel caso in esame, la commissione tributaria regionale risulta aver ancorato la declaratoria recante accertamento negativo della qualità di ente religioso dell’associazione ricorrente esclusivamente a rilievi (fra l’altro, come si dirà nella lettera seguente, neppure sufficientemente motivati) circa, assente, caratteristiche fattuali dell’attività dall’associazione stessa concretamente svolta, trascurando completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere desunta dagli elementi cennati.
a) – Il giudice del merito, di vero, ha innanzi tutto, completamente omesso di verificare se, ai fini della soluzione da dare al problema postogli, potesse, o dovesse, rilevare, o non, la circostanza, non contestata, che l’ente considerato risulta definito nel suo statuto “Chiesa”, termine solitamente usato per definirsi dagli enti sedicenti religiosi, nonché il dato che l’ente stesso abbia, indiscussamente, le sue radici nelle dottrine predicate negli anni cinquanta del secolo ventesimo da L. Ron Hubbard e si correli a quella CHURCH of SCIENTOIOGY fondata dal menzionato HUBBARD ed alla quale nel paese d’origine (S.U. d’A.) ne pacificamente riconosciuta la veste di movimento religioso.
b) – La commissione tributaria regionale, per altro verso, ha trascurato di considerare la rilevanza processuale della riscontrabilità di un nutrito, ed ormai prevalente, orientamento giurisprudenziale, risultante non solo da numerose decisioni di giudici di merito (penali, civili e tributari), ma anche da pronunzie di sezioni penali di questa Corte Suprema (cfr., in proposito, Cass. Sez. II pen., sent. 9.11.1995, ric. Avanzini, id., sent. 8.X.1997, ric. Bandera), che afferma, o dà per presupposta, la natura di organismi di carattere religioso delle associazioni, del genere di quella ricorrente, che si ispirano alle dottrine hubbardiane, le professano e le propagandano: ha omesso di valutare se da detto orientamento della giurisprudenza emerga un pubblico riconoscimento della religiosità del movimento di scientology e degli organismi associativi ad esso correlati.
c) – Il giudice del merito, ancora, non ha tenuto conto del dato che il movimento di cui trattasi e le comunità in cui esso si struttura, oltre ad essere considerati da decenni religiosi nel paese d’origine ed in altre nazioni di lingua inglese, sono stati per tali riconosciuti in altri paesi della Comunità europea (cfr., Ladesgericht Amburgo, provv. del 5.1.1998).
Lo stesso giudice ha omesso, inoltre, di verificare se i membri della associazione ricorrente vivano come esperienza religiosa e cioè come esercizio del diritto di libertà cui all’art. 19 della Costituzione la loro partecipazione alla comunità, e se esista, o non, fra la generalità della gente e fra i cultori del diritto ecclesiastico una diffusa opinione circa la natura religiosa del movimento ridetto.
d) – Nel contesto illustrato, la censurata declaratoria della inesistenza dei connotati della religiosità nella corporazione ricorrente si appalesa resa nella mancata verifica della sussistenza delle condizioni dall’ordinamento considerate suscettibili di legittimarla, e si rivela, per ciò solo, senz’altro, meritevole di cassazione.
C) – Sotto un ulteriore aspetto, va evidenziato come l’affermazione del carattere esclusivamente speculativo e commerciale dell’attività in concreto svolta dall’ente ricorrente contenuta nella sentenza impugnata appare sostanzialmente apodittica, e, in ogni caso, non adeguatamente motivata, non avendo il giudice che quella sentenza ha reso chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di dover escludere che l’attività cennata, avuto riguardo al carattere religioso eventualmente attribuibile al suo autore, possa essere ravvisata integrante cessione di beni e prestazione di servizi agli associati – fedeli – eseguite in conformità alle finalità istituzionali – di proselitismo e di pratica confessionale – dell’autore medesimo.
D) – Corollario del complesso di considerazioni che precede è che, in accoglimento del delibato motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, e che la causa, per un rinnovato esame, da condursi nel rispetto delle surriportate enunciazioni, va rinviata dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, demandando al così designato giudice di rinvio il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (che dovrà essere correlato a quello che sarà l’esito finale complessivo della vertenza.
3) – L’accoglimento del mezzo di gravame di cui al paragrafo precedente e la come sopra sancita cassazione della declaratoria della sentenza impugnata dallo stesso investita, a mente dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., travolgono le, dipendenti, statuizioni della sentenza anzidetta concernenti la determinazione dei redditi tassabili: resta assorbito, consequenzialmente, l’esame del terzo, subordinato, motivo di ricorso, con il quale la ASSOCIAZIONE CHIESA di SCIENTOLOGY di Milano censura le statuizioni in argomento, denunciandole inficiate da “violazione dell’art. 7, I comma, del D.L.vo 31.12.1992 n. 546 e del combinato disposto degli artt. 1 del medesimo D. L.vo 546-92 e 112 c.p.c., (da) pronuncia ultra petita e in base ad elementi non dedotti dalle parti, (nonché da) carenza di motivazione”.

P.Q.M

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, Cassa la sentenza impugnata in relazione allo accoglimento e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 13 ottobre 2000.

Dispositivo della sentenza di primo grado del processo Arkeon

 

Tabella interpretativa:

Delitto p.p. dall’art. 416 c. 1 cp perché si associavano tra loro costituendo, formando e organizzando l’associazione “THE SACRED; PATH” ramificatasi in altre compagini  tra cui TRIBE HUMAN CONSULTING s.r.l., TRIBE COMMUNICATION s.r.l., ASSOCIAZIONE TERRE D’INCONTRO e l’Associazione Sportivo Dilettantistica denominata KI DO KAI, tutte aventi come fondatore e Capo carismatico il Moccia, capo indiscusso anche dopo le sue dimissioni maturate dopo l’esecuzione dei provvedimenti dell’ A.G. e aventi tutte quale scopo la diffusione del metodo Arkeon allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati”, e “Reato di cui agli artt 81 cpv, 110 e 348 cp per avere in concorso tra loro e anche in modo indipendente dalle condotte degli altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, esercitato abusivamente durante i seminari di cui al capo a) la professione di psicologo, di psicoterapeuta e di medico per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato

 

 

La condanna più alta, a due anni e 8 mesi di reclusione, per l’ideatore e ‘capo carismatico’ della setta, Vito Carlo Moccia, 60enne di Noicattaro. Tre le assoluzioni

di Redazione 16/07/2012

Processo alla psico-setta Arkeon: otto condanne

Il Tribunale di Bari, per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione medica, ha condannato – a pene comprese tra un anno e sei mesi di reclusione e due anni e 8 mesi – otto degli 11 imputati nel processo sulla cosiddetta psico-setta Arkeon. Tre le assoluzioni.

Il presunto ideatore del metodo Arkeon, Vito Carlo Moccia, 60enne di Noicattaro (Bari), è stato riconosciuto dai giudici come unico promotore della presunta associazione per delinquere e per questo condannato a due anni e 8 mesi di reclusione. Condanna a due anni (pena sospesa) per i cosiddetti “maestri della setta”, Francesco Antonio Morello, Gabriella Fabbri e Francesco Ferrara. Condanna a un anno e 8 mesi (pena sospesa) per Quirino Salerno e Piero Mazza. Un anno e 6 mesi di reclusione (pena sospesa) per Massimo Vavalle e Francesco Locatelli. Assolti Antonio Turi, Isa Calabrese e Grazia Bozzo.

Riconosciuto il risarcimento all’Ordine degli Psicologi di Bari, costituitosi parte civile: il risarcimento è da quantificare in un processo civile. Gli imputati sono stati tutti assolti dai reati di truffa, violenza privata, maltrattamenti, procurato stato di incapacità e calunnia in alcuni casi per prescrizione, in altri “perché il fatto non sussiste” o “il fatto non costituisce reato”. I fatti contestati si riferiscono al periodo 1999-2008 ma fino al 2004 sono ormai prescritti. Chi soffriva di tumori, Aids o infertilità si rivolgeva alla psico-setta sperando in una guarigione: 10.000 i casi denunciati. Dalle indagini emerge che Moccia induceva le vittime a credere per esempio di aver subito abusi sessuali in tenera età, facendo sborsare fino a 100.000 euro per le terapie.

Fonte: baritoday

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Cronaca

16 luglio 2012 – 20:02

“Psico-setta”, condannati i “maestri” del metodo Arkeon

Sequenza ArkeonChi soffriva di tumori, aids o infertilità, si rivolgeva a quella che giornalisticamente è stata definita “psico-setta” sperando in una guarigione: 10mila i casi denunciati. I “maestri” del metodo Arkeon sono stati condannati dal Tribunale di Bari a pene comprese tra 1 anno e 6 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione. Tre le assoluzioni. Vito Carlo Moccia, 60enne di Noicattaro, e’ stato riconosciuto dai giudici come unico promotore della presunta associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione medica e per questo condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Condanna a 2 anni (pena sospesa) per i cosiddetti “maestri della setta”, Francesco Antonio Morello, Gabriella Fabbri e Francesco Ferrara. Condanna a 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per Quirino Salerno e Piero Mazza. Un anno e 6 mesi di reclusione (pena sospesa) per Massimo Vavalle e Francesco Locatelli. Riconosciuto il risarcimento danni all’Ordine degli Psicologi di Bari da quantificarsi in un processo civile. Dalle indagini emerge che Moccia avrebbe indotto le vittime a credere per esempio di aver subito abusi sessuali in tenera età, facendogli sborsare fino a 100mila euro per le terapie. I fatti contestati si riferiscono al periodo ‘99-2008 ma fino al 2004 sono ormai prescritti, e per questo tutti gli imputati sono stati assolti dai reati di truffa, violenza privata, maltrattamenti, procurato stato di incapacità e calunnia.

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Fonte: Antenna Sud

Sentenza di Corte di Appello Maestro di Arkeon accusato di abuso sessuale