Culti abusanti e lobby prosettarie: nuova interrogazione dell’On. Arlotti

In foto l’On. Tiziano Arlotti

 

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13664presentato da ARLOTTI Tiziano testo di Venerdì 1 luglio 2016, seduta n. 646

ARLOTTI. — Al Ministro dell’interno . — Per sapere – premesso che:
con sentenza n. 96 del 1981 (ex articolo 603 c.p.) la Corte Costituzionale ritenendo sussistente la violazione del diritto di legalità, dichiarò l’incostituzionalità del reato di plagio;
l’annullamento della norma, secondo quanto rilevato da buona parte della dottrina psichiatrica e penalistica avrebbe tuttavia finito col determinare un importante vuoto nella tutela giuridica dell’integrità psichica degli individui;
l’abrogazione di detta norma non aveva d’altra parte inteso sostenere la negazione di perniciose forme di condizionamento, comportanti l’asservimento e assoggettamento psichico dell’individuo sia nel contesto di dinamiche interpersonali patologiche che in ambiti gruppali e/o culturali ad alta richiesta;
non a caso, il panorama normativo italiano dell’ultimo trentennio è stato interessato da numerose proposte legislative in tema di «manipolazione mentale» tese all’introduzione di una disciplina in materia anche alla luce dei profondi mutamenti sociali che hanno caratterizzato la nostra epoca e che hanno visto il dilagare di controversi gruppi e organizzazioni di tipo coercitivo e/o a ideologia estremista e totalizzante;
ancorché nessuna delle proposte abbia saputo, a oggi, pervenire in modo decisivo e univoco alla tipizzazione della condotta illecita, appare all’interrogante di estremo rilievo, in tema di settarismo abusante e/o di natura criminogena, evidenziare che già il Consiglio d’Europa con raccomandazione 1412 del giugno 1999, aveva sollecitato gli Stati membri a porre in essere, tra l’altro, mirati programmi di educazione, informazione preventiva e vigilanza del fenomeno volti a garantire una efficace azione di tutela, nella fattispecie, dei soggetti deboli e dei minori;
tuttavia, non consta all’interrogante che lo Stato italiano abbia recepito alcuna delle indicazioni contenute nella raccomandazione;
vari atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati nell’attuale e nelle passate legislature hanno documentato come siano rimasti analogamente inascoltati anche i più recenti e rinnovati solleciti espressi in ambito europeo, e come, dunque, non sia stato a oggi realizzato alcun progetto di prevenzione;
si rileva che nessuno dei menzionati atti ha ottenuto risposta (si vedano: Interrogazione On. Fitzgerald Nissoli Fucsia n. 4-11122 del 13 novembre 2015, mozione On. Motti e altri n. 1-00565 del 30 luglio 2014; lnterrogazione Senatrice Alberti Casellati e altri n. 4-01758 del 26 febbraio 2014; lnterrogazione On. T. Arlotti e altri n. 4-04316 del 2 aprile 2014; Interrogazione senatrice Elisabetta Alberti Casellati e altri n. 4-00374 del 19 giugno 2013; lnterrogazione senatrici Allegrini e Gallone n. 4-08890 del 18 dicembre 2012; lnterrogazione senatrice Elisabetta Alberti Casellati e altri n. 4-08835 del 6 dicembre 2012; Interrogazione On. Pino Pisicchio n. 4-12818 del 26 luglio 2011);
va altresì ricordato che il fenomeno nel nostro Paese era già stato oggetto nel lontano 1998 di un rapporto della direzione centrale della polizia di prevenzione titolato «Sette religiose e Nuovi Movimenti Magici in Italia» – all’epoca Ministro dell’interno Giorgio Napolitano – e di più recenti e ripetute segnalazioni degli stessi servizi di intelligence nazionali nelle loro relazioni semestrali sulla politica dell’informazione per la sicurezza, a cui tuttavia, analogamente, non faceva seguito alcuna iniziativa in termini di prevenzione se non l’istituzione, con decreto n. 225 UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006, di apposita specialità denominata squadra anti sette (SAS), che, a quanto risulta, svolge segnatamente azione di tipo repressivo;
non può dunque che ritenersi del tutto insufficiente, incomprensibile e inaccettabile la mancata risposta dallo Stato rispetto a un inquietante fenomeno che, anche e soprattutto a seguito della permeabilità delle frontiere e all’aumentato utilizzo della rete web e delle nuove tecnologie, ha continuato la sua ascesa incontrastata nei Paesi dell’Europa occidentale e orientale;
autorevoli fonti italiane ed estere, hanno d’altra parte concordemente messo in guardia circa il nascente fenomeno della trasformazione e atomizzazione dei gruppi e l’emersione di nuove perniciose credenze settarie, che ne rendono particolarmente problematici il riconoscimento e la relativa attività di vigilanza e contrasto; né va dimenticata la preoccupante escalation dei gruppi pseudo-terapici o di guarigione che, promuovendo presupposte assurde cure, prive in realtà di qualunque evidenza scientifica, pongono a serio rischio la salute e la vita dei connazionali, alcuni dei quali sono purtroppo deceduti per patologie perfettamente curabili dal sistema sanitario;
al riguardo, va infine ricordato che il contagio emozionale innescato dalla rete web è oggi rapidissimo. Ricordava di recente, tra altri, il celebre psichiatra Boris Cyrulnik, scampato alla deportazione nazista, che mentre «Sono occorsi dieci anni, nel 1929, per il propagarsi del nazismo, oggi ci vogliono alcune settimane per scatenare un’epidemia di credenze…»;
si osserva infine che taluni studiosi e professionisti compiacenti unitamente a esponenti di organizzazioni internazionalmente controverse hanno dato vita a lobby di pressione tra esse collegate, che perseguono il fine apparente di promuovere e tutelare la libertà di credo e i diritti democratici e umani, mentre di fatto, «rivendicano la prerogativa di negarli ad altri in base a principi illiberali e tutt’altro che democratici dei leader ai gruppi coercitivi»; come evidenziato di recente in sede di OSCE — ODHIR o delle associazioni di supporto alle ex vittime, assumendo posizioni contro la menzionata specialità di polizia SAS, sostenendone l’inutilità, l’anticostituzionalità e addirittura la dannosità e divulgando, quelle che appaiono all’interrogante infondate e mendaci informazioni tese da un lato a creare ingiustificati allarmismi in merito ad asseriti ultradecennali fenomeni di discriminazione nei confronti delle minoranze e religiose e/o spirituali e dei bambini appartenenti a tali minoranze, e dall’altro, ad atteggiarsi vittime di tali intolleranze;
se a seguito dell’abrogazione del reato di plagio, l’introduzione di una nuova fattispecie penale ha suscitato perplessità e preoccupazioni in ordine a possibili violazioni della libertà religiosa, appare evidente che una simile motivazione non può in alcun modo essere addotta a giustificazione del pressoché nullo impegno delle istituzioni nell’approntare politiche sociali e culturali di prevenzione onde far fronte fattivamente ai nuovi e inquietanti scenari contemporanei –:
se sussistano fondate ragioni per il mancato recepimento delle indicazioni contenute nella citata raccomandazione 1412/1999 e dei successivi richiami espressi in sede europea;
se non si ritenga necessario approntare con la massima urgenza le indispensabili politiche informativo – preventive in tema di settarismo abusante o criminale; se non si ritenga necessario provvedere, anche mediante un’apposita indagine ministeriale, a un approfondimento sulla condizione dei minori inseriti in contesti culturali ad alta richiesta di tutela;
se non si ritenga necessario, per quanto di competenza, considerati i continui tentativi finalizzati a ingenerare nella pubblica opinione una vera e propria disinformazione sul fenomeno in questione e stante quella che appare una reiterata campagna diffamatoria online nei confronti delle associazioni di volontariato italiane impegnate nel settore specifico, adottare idonee iniziative e strumenti volti a garantirne adeguata tutela, ripristinando anche la corretta informazione a beneficio di tutti i connazionali. (4-13664)

Fonte: http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/247822

 

 

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